Domande frequenti,
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Risposte chiare e veloci per sentirsi protetti, senza pensieri.

Per i camper sono disponibili coperture assicurative modulari che includono:

  • Responsabilità Civile Auto (RCA) obbligatoria
  • Garanzie accessorie come incendio, furto (totale e parziale), atti vandalici, fenomeni naturali, cristalli, collisione (in diverse forme)
  • Garanzie specifiche come Maxicasco, Nuova Formula F / F Elite, furto del bagaglio, danni da roditori
  • Coperture per il conducente e i passeggeri (infortuni, malattia)
  • Servizi di assistenza stradale, tutela legale, protezione lifestyle (in caso di perdita del lavoro), sospensione patente

La RCA copre i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo, inclusi:

  • Danni a persone e cose
  • Danni ai trasportati
  • Danni durante manovre di carico/scarico manuale
  • Danni in aree private o durante il traino di carrelli non targati

Sono previsti limiti di legge e alcune esclusioni (es. danni al conducente o ai familiari conviventi)

Sì, la copertura RCA è valida in Italia, nei Paesi UE e in quelli indicati nella Carta Verde (come Albania, Marocco,Tunisia, ecc.), salvo eccezioni indicate nel certificato (sigle barrate). Prima di recarsi all’estero è quindi importante contrtollare di essere in possesso della Carta Verde in regola. Alcune garanzie accessorie, come l’assistenza stradale, sono attive anche all’estero fino a un massimo di 60 giorni consecutivi.

I danni da grandine rientrano nella garanzia contro i fenomeni naturali che copre anche eventi come alluvioni, frane, valanghe, neve, uragani, terremoti. Sono previsti limiti massimi di indennizzo, franchigie e scoperti. Verifica in polizza di aver acquistato la garanzia EVENTI NATURALI

E’ possibile assicurare gli accessori del camper con la garanzia Furto/Incendio e solo se in possesso di documentazione fiscale.

  • Gli accessori fissi sono inclusi nella garanzia furto totale
  • Gli oggetti mobili possono essere coperti con garanzie come “furto del bagaglio” o “danni da effrazione” (Nuova Formula F)

Tuttavia, oggetti non fissati o di valore (gioielli, contanti) sono esclusi

Il furto totale è la perdita integrale del camper o danni superiori all’80% del valore commerciale del veicolo. Nel caso di Furto Parziale la copertura è estesa ai danni provocati pe ril tentativo di furto, asportazione di singole parti o danni in conseguenza del furto in seguito al ritrovamento del camper rubato.

  • Furto parziale: sottrazione di parti del veicolo o contenuti, oppure danni causati dal tentato furto (es. effrazione)

Entrambi i casi sono coperti, ma con garanzie e massimali distinti

E’ possibile acquistare la garanzia Collisione con Animali Selvatici che copre i danni materiali e diretti subiti dal camper a seguito di collisione con animali selvatici durante la circolazione su strade ad uso pubblico o ad esse equiparate, previa presentazione di specifica documentazione fiscale comprovante la riparazion del veicolo di denuncia alle autorità competenti. Sono previsti un massimale annuo e uno scoperto con franchigia

La copertura RCA, relativamente ai danni alla persona, non comprende l’infortunio del conducente de veicolo responsabile del sinistro. Il conducente del veicolo potrà comunque tutelarsi sottoscrivendo la garanzia “infortuni del Conducente” o la garanzia “Infortuni del camperista” che comportano l’estensione della copertura infortunio, oltre ai terzi trasportati già compresi in copertura, anche al conducente del veicolo (responsabile del sinsitro).

Assicurarsi con Rcamper è semplice e veloce!Collegati online ovunque tu sia e richiedi una quotazione.

Ottenuta la tua quotazione RCA potrai scegliere la modalità di contatto (mail o telefonica) per lo svolgimento delle fasi successive. Quindi verrai ricontattato, come da te indicato, per ils erivzio di personalizzazione della tua quotazione (aggiunte di altre garanzie o richieste specifiche) o direttamente per l’emissione della polizza RCA.

Copia documento di identità fronte/retro, codice fiscale, copia libretto di circolazione fronte/retro, preventivo firmato per accettazione e tutta la documentazione allegata al preventivo debitamente firmata.

Si è possibile formulare una nuova offerta a seconda delle tue esigenze assicurative

Una volta ricevuti i documenti necessari all’emissione della polizza, l’Agenzi confermerà il premio assicurativo e lei potrà pagare direttamente in Area Riservata o con bonifico bancario

Consigliamo la compilazione del modulo di Constatazione amichevole da inviare all’agenzia oppure di inviare una dichiarazione con la descrizione dinamica del sinistro

Tramite App MYVittoria oppure inviando via mail la constatazione amichevole o una descrizione dinamica del sinsitro a: info@rcamper.it

Constatazione amichevole firmata oppure una denuncia dinamica del sinistro. Per alcune garanzie di polizza è necessaria la denuncia all’autorità

Se nella sua zona non ci sono carrozzerie convenzionate con Vittoria Assicurazioni Spa ( vedi elenco ……) può scegliere liberamente l’autofficina dove far riparare il veicolo

Sì è previsto il frazionamento del premio semestrale e trimestrale

Sì ricevreà un avviso di scadenza alla mail che ha fornito

Sì può richiedere di effettuare una cessione di contratto

Per le polizze RCA non è più obbligatoria la disdetta

Nuova disciplina della sospensione RCA a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 184/2023, che recepisce La Direttiva Auto (UE) 2021/2118 (entrata in vigore 23/12/2023)

Il decreto di cui sopra inserisce nel Codice delle Assicurazioni Private l’art. 122-bis, articolo che disciplina la sospensione della polizza RCA ed eventuali altre garanzie presenti sul contratto da Lei acquistato.
L’articolo 122-bis deroga quanto disciplinato dalle attuali Condizioni di assicurazione da Lei sottoscritte sul tema della sospensione del rischio
Pertanto, Lei potrà sospendere la sua polizza RCA, ed eventuali garanzie accessorie acquistate, con le sole modalità presenti nella norma:

  • dovrà indicare la data di inizio e di fine sospensione;
  • potrà riattivare anticipatamente;
  • potrà prorogare più volte la durata della sospensione inizialmente comunicata con un preavviso di 10 giorni (5 per veicoli di interesse storico e collezionistico) rispetto alla scadenza del periodo di sospensione in corso;
  • la sospensione non potrà avere una durata complessiva superiore a 10 mesi (11 per veicoli di interesse storico e collezionistico) all’interno della stessa annualità assicurativa;
  • al termine del periodo di sospensione comunicato, in assenza di una sua formale richiesta di proroga o raggiunti i 10 mesi di sospensione (11 per veicoli di interesse storico e collezionistico) all’interno della stessa annualità assicurativa, il contratto si riattiverà automaticamente e Lei dovrà richiedere al Suo intermediario il certificato assicurativo o in alternativa reperirlo sulla sua area riservata;
  • la riattivazione avverrà prolungando la scadenza anniversaria di polizza per un periodo uguale alla sospensione;
  • per la richiesta di sospensione e per l’eventuale proroga potrà accedere alla Sua Area Riservata su sito vittoriaassicurazioni.com o tramite l’App MyVittoria;
  • la sospensione sarà a titolo gratuito, tranne il caso di sospensione per alienazione del veicolo.

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I nostri agenti sono a tua disposizione per chiarire i tuoi dubbi.